Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo IV

Art. 44

In vigore dal 31 mag 1950
Fuori dei casi di radiazione, previsti dall', il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purchè egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso. È altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, il sanitario a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confine di polizia o l'ammonizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-44

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