Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo IV

Art. 40

In vigore dal 31 mag 1950
Le sanzioni disciplinari sono: 1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; 2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo ; 4) la radiazione dall'Albo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-40

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