Art. 40
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-40
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L'articolo elenca in ordine di gravità le quattro sanzioni disciplinari applicabili. La prima è l'avvertimento, che consiste in una diffida a non ripetere la mancanza commessa. La seconda è la censura, ossia una formale dichiarazione di biasimo. La terza è la sospensione dall'attività professionale, che può durare da uno a sei mesi, salve specifiche eccezioni. Infine, la misura più severa è la radiazione definitiva dall'Albo.
La norma definisce la tipologia e la gravità crescente delle misure punitive applicabili per violazioni e mancanze disciplinari. Serve a stabilire in modo chiaro quali conseguenze possono derivare dalla scorretta condotta professionale.
Si applica ai professionisti sanitari iscritti all'Albo che commettono mancanze o infrazioni nell'esercizio della propria attività.
Un professionista iscritto all'Albo commette una grave irregolarità professionale. A seguito del procedimento, l'organo competente decide di applicare la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tre mesi, impedendogli di lavorare durante tale arco di tempo.
Le conseguenze previste consistono nell'avvertimento (diffida), nella censura (dichiarazione di biasimo), nella sospensione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi (salvo l'art. 43) e nella radiazione dall'Albo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.