Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo IV

Art. 39

In vigore dal 31 mag 1950
Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina, il relatore e provvede a notificare all'interessato: a) la menzione circostanziata degli addebiti; b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte; c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare; d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza. Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-39

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Art. 39 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo