Art. 39
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-39
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Quando emergono fatti di rilevanza disciplinare, il presidente compie verifiche sommarie, raccoglie informazioni e ascolta il professionista prima di riferire al Consiglio. Se si avvia il giudizio, il presidente fissa la data della seduta, nomina un relatore e notifica gli atti all'interessato. La notifica deve indicare chiaramente le accuse mosse, il luogo, la data e l'ora del giudizio. All'incolpato viene concesso un termine di almeno venti giorni (prorogabile) per esaminare gli atti, presentare controdeduzioni scritte o chiedere di essere ascoltato. Viene inoltre avvisato che, in caso di assenza ingiustificata, il giudizio si svolgerà comunque.
La norma disciplina la fase iniziale e istruttoria del procedimento disciplinare a carico dei sanitari, garantendo il diritto di difesa dell'interessato prima della decisione del Consiglio.
Si applica ai sanitari sottoposti a procedimento disciplinare, nonché al presidente e ai componenti del Consiglio dell'Ordine professionale competente.
Un professionista sanitario viene segnalato per una condotta non corretta e il presidente dell'Ordine, dopo aver raccolto informazioni e averlo ascoltato, porta il caso al Consiglio. Viene quindi fissata l'udienza e inviata al sanitario la notifica con l'elenco degli addebiti e la data della seduta. Il sanitario dispone di almeno venti giorni per visionare i documenti, depositare memorie scritte difensive e chiedere una nuova audizione.
Il presidente deve svolgere verifiche, sentire il sanitario, riferire al Consiglio, fissare la data, nominare il relatore e notificare all'interessato addebiti, termini di difesa, luogo e data del giudizio; se l'interessato non si presenta, la conseguenza è la prosecuzione del giudizio in sua assenza.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.