Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo IV

Art. 39

In vigore dal 31 mag 1950
Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina, il relatore e provvede a notificare all'interessato: a) la menzione circostanziata degli addebiti; b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte; c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare; d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza. Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.
Storico versioni

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In sintesi

Quando emergono fatti di rilevanza disciplinare, il presidente compie verifiche sommarie, raccoglie informazioni e ascolta il professionista prima di riferire al Consiglio. Se si avvia il giudizio, il presidente fissa la data della seduta, nomina un relatore e notifica gli atti all'interessato. La notifica deve indicare chiaramente le accuse mosse, il luogo, la data e l'ora del giudizio. All'incolpato viene concesso un termine di almeno venti giorni (prorogabile) per esaminare gli atti, presentare controdeduzioni scritte o chiedere di essere ascoltato. Viene inoltre avvisato che, in caso di assenza ingiustificata, il giudizio si svolgerà comunque.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la fase iniziale e istruttoria del procedimento disciplinare a carico dei sanitari, garantendo il diritto di difesa dell'interessato prima della decisione del Consiglio.

A chi si applica

Si applica ai sanitari sottoposti a procedimento disciplinare, nonché al presidente e ai componenti del Consiglio dell'Ordine professionale competente.

Esempio pratico

Un professionista sanitario viene segnalato per una condotta non corretta e il presidente dell'Ordine, dopo aver raccolto informazioni e averlo ascoltato, porta il caso al Consiglio. Viene quindi fissata l'udienza e inviata al sanitario la notifica con l'elenco degli addebiti e la data della seduta. Il sanitario dispone di almeno venti giorni per visionare i documenti, depositare memorie scritte difensive e chiedere una nuova audizione.

Adempimenti e conseguenze

Il presidente deve svolgere verifiche, sentire il sanitario, riferire al Consiglio, fissare la data, nominare il relatore e notificare all'interessato addebiti, termini di difesa, luogo e data del giudizio; se l'interessato non si presenta, la conseguenza è la prosecuzione del giudizio in sua assenza.

Domande frequenti

Quanto tempo ha a disposizione l'interessato per visionare gli atti e difendersi?Ha a disposizione un termine non inferiore a venti giorni, che su sua esplicita richiesta può essere prorogato.
Cosa succede se il sanitario non si presenta alla seduta del Consiglio?Qualora non si presenti alla seduta fissata, si procederà al giudizio disciplinare in sua assenza.
L'interessato può chiedere di essere ascoltato di persona?Sì, entro il termine previsto per visionare gli atti e presentare controdeduzioni, l'interessato può chiedere di essere sentito.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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