Art. 38
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-38
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I professionisti sanitari che commettono abusi, mancanze sul lavoro o azioni contrarie alla dignità della professione vanno incontro a un procedimento disciplinare. Di questo procedimento si occupa il Consiglio dell'Ordine o Collegio provinciale a cui il sanitario è iscritto. L'azione disciplinare può essere avviata direttamente dall'Ordine oppure richiesta da autorità esterne come il prefetto o il procuratore della Repubblica.
La norma serve a garantire la correttezza e il decoro nell'esercizio delle professioni sanitarie, punendo comportamenti scorretti a tutela della professione stessa.
Si applica ai sanitari iscritti all'Albo del relativo Ordine o Collegio provinciale.
Un sanitario iscritto all'Albo compie una grave mancanza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Il Consiglio dell'Ordine provinciale di appartenenza viene a conoscenza del fatto e avvia d'ufficio un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
I sanitari colpevoli di abusi, mancanze professionali o fatti lesivi del decoro sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.