Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo IV

Art. 45

In vigore dal 31 mag 1950
Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato. L'incolpato deve comparire personalmente. Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento. Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-45

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