Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo IV

Art. 47

In vigore dal 31 mag 1950
La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, da adottarsi ai sensi dei (precedenti .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-47

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Art. 47 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo