Art. 6
In vigore dal 21 mag 1950
Il presente decreto avrà effetto dal 1 gennaio 1950.
Restano abrogate le disposizioni contrastanti od incompatibili con quelle previste dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 2. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-22;193#art-6