Art. 6

In vigore dal 21 mag 1950
Il presente decreto avrà effetto dal 1 gennaio 1950. Restano abrogate le disposizioni contrastanti od incompatibili con quelle previste dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1950 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 2. - FRASCA
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