Art. 4
In vigore dal 21 mag 1950
La sovrattassa speciale di trasporto aereo per i pacchi impostati e diretti all'interno della Repubblica è fissata in L. 220 fino a 1000 grammi più L. 110 per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di maggior peso.
I pacchi inviati per via aerea sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di cui al primo comma, del relativo diritto fisso di L. 80 di cui al n. 8 della tabella A allegata al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-22;193#art-4