Art. 5
In vigore dal 21 mag 1950
Alla tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, è aggiunta la seguente voce:
"58 - Diritto di ricevuta, nella misura fissa di L. 10, per l'accettazione di raccomandate, assicurate, e pacchi e per la emissione di vaglia. Per i vaglia telegrafici compete un solo diritto di ricevuta.
Il diritto di cui al presente numero è soddisfatto mediante applicazione ed annullamento di francobolli sulle corrispondenze e sui vaglia accettati e sui bollettini dei pacchi".
La voce n. 15 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053, è modificata come segue:
"15 - Diritto di ricevuta (per tutti i telegrammi interni e internazionali) L. 10".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-22;193#art-5