Art. 1
In vigore dal 21 mag 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Per l'accettazione dei pacchi postali per l'interno della Repubblica vengono istituite due distinte tariffe:
una tariffa regionale (tariffa n. 1) per l'interno di ogni Regione e per gli intercambi fra le province che facciano parte di due Regioni limitrofe e che siano direttamente a contatto territoriale;
una tariffa nazionale (tariffa n. 2) per i rimanenti scambi da una Regione ad altra della Repubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-22;193#art-1