Art. 1

In vigore dal 21 mag 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Per l'accettazione dei pacchi postali per l'interno della Repubblica vengono istituite due distinte tariffe: una tariffa regionale (tariffa n. 1) per l'interno di ogni Regione e per gli intercambi fra le province che facciano parte di due Regioni limitrofe e che siano direttamente a contatto territoriale; una tariffa nazionale (tariffa n. 2) per i rimanenti scambi da una Regione ad altra della Repubblica.
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