Art. 2

In vigore dal 21 mag 1950
La tariffa n. 1 si applica anche agli scambi di pacchi fra la Sicilia e la provincia di Reggio Calabria e tra la Sardegna e la provincia di Roma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-22;193#art-2

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