Art. 5

In vigore dal 1 mar 1950
L'anno finanziario comincia col 1 luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale approva con proprio decreto, entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio di previsione del "Fondo". In detto bilancio deve essere considerato l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti. Analogamente, con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede ad apportare le variazioni che si rendano necessarie al bilancio di previsione di cui al secondo comma. Il rendiconto concernente la gestione del "Fondo" è approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il rendiconto di cui al precedente comma ed il bilancio di previsione di cui al secondo comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene provveduto alla formazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio del "Fondo". L'inventario sarà tenuto al corrente con le variazioni annuali di consistenza.
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