Art. 4

In vigore dal 1 mar 1950
Le attività liquide del "Fondo" sono versate in apposito conto corrente fruttifero costituito presso la Cassa depositi e prestiti, intestato al "Fondo" medesimo. Il funzionamento del conto corrente, di cui al comma precedente, è regolato dalle norme contenute negli articoli 232 a 244 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058. I prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti sono eseguiti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale mediante emissione di ordini di pagamento, numerati progressivamente, a favore di terzi od anche, ove ricorrano motivi eccezionali sui quali dovrà pronunciarsi il Collegio dei revisori di cui all' del presente decreto, a proprio favore. In tale caso gli ordini di pagamento debbono essere controfirmati dal presidente del predetto Collegio. Gli effetti pubblici, in cui sono e potranno essere investite le attività del "Fondo", sono tenuti in deposito presso la Tesoreria centrale a norma dell'art. 233 del decreto luogotenenziale citato. Le rendite degli effetti pubblici di cui sopra sono versate nel conto corrente entro cinque giorni da quello della loro scadenza.
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