Art. 1
In vigore dal 1 mar 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Il "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, costituisce una gestione speciale autonoma amministrata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo le norme contenute nel presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;17#art-1