Art. 1

In vigore dal 1 mar 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, costituisce una gestione speciale autonoma amministrata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo le norme contenute nel presente decreto.
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