Art. 2
In vigore dal 1 mar 1950
Il "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" è formato:
a) dalle attività comunque pertinenti al "Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani" di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, comprese quelle residuate dalle gestioni del "Fondo per l'addestramento dei lavoratori dell'industria" di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, e del "Fondo nazionale per l'addestramento professionale", costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1 marzo 1943 tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia;
b) dal contributo annuo a carico dello Stato a norma della lettera b) dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
c) da contributi straordinari, da stabilire con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, a carico delle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione a norma della lettera a) dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
d) da contribuzioni ed erogazioni di qualsiasi specie eventualmente effettuate da privati, enti, associazioni e amministrazioni di qualsiasi natura;
e) da recuperi sui finanziamenti concessi e da altre eventuali entrate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;17#art-2