Art. 7
In vigore dal 1 mar 1950
Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del "Fondo" sono esercitate da apposito Collegio di revisori costituito da un magistrato della Corte dei conti - presidente -, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - membri -, designati dalle rispettive amministrazioni.
Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.
I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute nel presente decreto e negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
La Ragioneria centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può effettuare ispezioni per accertare la regolarità della gestione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 111. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;17#art-7