Art. 7

In vigore dal 1 mar 1950
Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del "Fondo" sono esercitate da apposito Collegio di revisori costituito da un magistrato della Corte dei conti - presidente -, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - membri -, designati dalle rispettive amministrazioni. Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente. I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute nel presente decreto e negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili. La Ragioneria centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può effettuare ispezioni per accertare la regolarità della gestione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 111. - FRASCA
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Art. 7 Norme per l'amministrazione del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori". — Testo vigente | Portale Normativo