Elenco A

Art. 76

In vigore dal 22 giu 1948
Le varici degli arti inferiori, quando siano estese e voluminose oppure siano complicate da edemi e da ulcerazioni. Gli esiti di flebili o di linfangioiti, caratterizzati da edema o da disturbi trofici in atto o che ostacolino la funzione dell'arto, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare. NB. - Vedi , elenco B.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-76

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