Elenco A
Art. 76
In vigore dal 22 giu 1948
Le varici degli arti inferiori, quando siano estese e voluminose oppure siano complicate da edemi e da ulcerazioni.
Gli esiti di flebili o di linfangioiti, caratterizzati da edema o da disturbi trofici in atto o che ostacolino la funzione dell'arto, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità.
Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.
NB. - Vedi , elenco B.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-76