Elenco A

Art. 75

In vigore dal 22 giu 1948
Le malattie delle arterie, quando siano causa di permanenti disturbi funzionali o trofici a carico di organi importanti. Gli aneurismi di qualsiasi grado e specie. In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-75

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