Elenco A
Art. 71
In vigore dal 22 giu 1948
Le malattie croniche e gli esiti insanabili di affezioni acute dei polmoni, dei bronchi e delle pleure, dopo osservazione in ospedale militare; se ritenute modificabili, trascorso il periodo della rivedibilità.
NB. - La valutazione medico-legale va effettuata sempre con l'esame clinico e con quello radiologico presso i reparti accertamento t.b.c degli ospedali militari.
Per le torme tubercolari vedi .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-71