Elenco A

Art. 72

In vigore dal 22 giu 1948
Le affezioni del mediastino di qualsiasi natura ed i loro esiti che ostacolino la respirazione, la circolazione o la deglutizione o che producano disturbi d'innervazione. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-72

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