Elenco A
Art. 74
In vigore dal 22 giu 1948
I disturbi funzionali del cuore, purchè gravi e permanenti, dopo osservazione in ospedale militare e, se ritenuti modificabili, trascorso il periodo della rivedibilità.
NB. - Vedi , elenco B.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-74