Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo III

Art. 19

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 22

In vigore dal 21 feb 1948
La commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-19

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