Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo III

Art. 21

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 24

In vigore dal 21 feb 1948
Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono formate a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all', n. 5. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-21

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