Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo III
Art. 15
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 19
In vigore dal 21 feb 1948
La Corte di cassazione, composta da un presidente di sezione e quattro consiglieri svelti dai primo presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell':
1) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di delegati di lista prescritto, e riduce al limite stabilito quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;
2) cancella dalle liste i nomi dei candidati pel quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni al giorno dell'elezione;
3) verifica se i candidati al collegio unico nazionale siano compresi in almeno una lista circoscrizionale;
4) provvede per mezzo del Ministero dell'interno a pubblicare le liste con il relativo contrassegno nella Gazzetta Ufficiale e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, perché ne diano notizia all'ufficio centrale circoscrizionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-15