Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo III

Art. 20

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 23

In vigore dal 21 feb 1948
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione; 3) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; 4) i verbali di nomina degli scrutatori; 5) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 6) due urne del tipo descritto nell'; 7) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 8) congruo numero di matite copiative per il voto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-20

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