Art. 20 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 23
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo III

Art. 20

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 23

In vigore dal 21 feb 1948
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione; 3) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; 4) i verbali di nomina degli scrutatori; 5) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 6) due urne del tipo descritto nell'; 7) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 8) congruo numero di matite copiative per il voto.
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