Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo III

Art. 17

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art 20

In vigore dal 21 feb 1948
Con dichiarazione scritta su carta libera, e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all', o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione e alla Corte di appello o al Tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l'ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni. La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni. L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte di appello o il Tribunale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne riliscia ricevuta. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-17

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