Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo III
Art. 17
17 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art 20
In vigore dal 21 feb 1948
Con dichiarazione scritta su carta libera, e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 12, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione e alla Corte di appello o al Tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l'ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni.
La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.
L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte di appello o il Tribunale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne riliscia ricevuta.
Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-17