Sez. III
Art. 14
Competenze
In vigore dal 3 gen 2024
1. Il Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, in aggiunta alle funzioni di cui all' e alle attività di supporto per il Ministro nelle materie di propria competenza, provvede alle attività di coordinamento e di vigilanza, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, in tema di:
a) programmazione dell'attività sanitaria nazionale e determinazione dei livelli essenziali di assistenza;
b) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento;
c) disciplina delle professioni sanitarie;
d) coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l'organizzazione dei servizi sanitari;
e) politiche in favore del Servizio sanitario nazionale e valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del SSN;
f) organizzazione territoriale dell'assistenza farmaceutica;
g) disciplina e sorveglianza concernente l'utilizzo e la diffusione dei medicinali, ferme restando le competenze in materia attribuite all'Agenzia italiana del farmaco, dei dispositivi medici e degli altri prodotti di interesse sanitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;196#art-14