Sez. II
Art. 13
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
In vigore dal 3 gen 2024
Direzione generale della ricerca
e dell'innovazione in sanità
1. La Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità svolge le seguenti funzioni:
a) promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione di impatto della ricerca scientifica e tecnologica nel campo biomedico e dei processi sperimentali per l'innovazione;
b) finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;
c) misurazione e valutazione dell'efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e l'innovazione in sanità;
d) aggiornamento dell'anagrafe dei programmi di ricerca sanitaria e dei ricercatori, nonché dell'elenco dei revisori internazionali con valutazione di performance degli stessi;
e) valorizzazione del ruolo dei ricercatori in sanità;
f) attività di segreteria delle sezioni di cui alle lettere c) e d) dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 del Comitato tecnico sanitario;
g) promozione e supporto alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e di assistenza, anche attraverso l'individuazione di criteri e indicatori internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia;
h) promozione, attraverso le sezioni del Comitato tecnico sanitario e delle reti di eccellenza, di studi che offrano una visione strategica della evoluzione in sanità e delle necessità di investimento in ricerca scientifica, di programmi di innovazione e formazione per la pubblicazione e la diffusione di dati concernenti i risultati degli investimenti nella ricerca in sanità ed i relativi fabbisogni, in raccordo con le Direzioni generali di cui agli nonché con l'Unità di missione di cui all';
i) riconoscimento e conferma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gestione delle procedure di selezione dei direttori scientifici;
l) promozione e sostegno delle iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN e dei processi di trasferimento tecnologico;
m) integrazione dell'innovazione tecnologica nei processi sanitari;
n) coordinamento, nel campo della ricerca e dell'innovazione in sanità, dei rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca e con gli altri Ministeri, le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche nell'ambito di eventuali appositi organismi di coordinamento;
o) promozione, coordinamento e partecipazione alle attività di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo e internazionale, anche mediante partecipazione alle attività di organismi internazionali e sovranazionali in materia di ricerca sanitaria, con sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca, in raccordo con le competenze del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali di cui all';
p) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;196#art-13