Capo II

Art. 4

Funzioni

In vigore dal 3 gen 2024
1. Nell'ambito delle attribuzioni e delle aree funzionali del Ministero della salute individuate dagli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i Dipartimenti e le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento e ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse, nelle materie di rispettiva competenza: a) l'attività istruttoria relativa al contenzioso; b) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia sanitaria, ivi comprese quelle per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati; c) le attività connesse all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica e alla stipulazione dei contratti, assumendone le relative responsabilità. 2. Con riferimento all'attività istruttoria di cui al comma 1, lettera a), il coordinamento del contenzioso concernente più Direzioni generali dello stesso Dipartimento è assicurato dal Capo del Dipartimento, mentre il coordinamento del contenzioso tra più Dipartimenti è rimesso alle indicazioni della Conferenza permanente di cui all', comma 2. Le attività di cui alle lettere b) e c) sono coordinate dal Capo del Dipartimento quando afferiscono a materie di competenza di più Direzioni generali dello stesso Dipartimento. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le Direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;196#art-4

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