Capo III›Sez. I
Art. 7
Direzione generale della comunicazione
In vigore dal 3 gen 2024
1. La Direzione generale della comunicazione svolge le funzioni di seguito indicate:
a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero;
b) pianificazione e gestione dei rapporti con i media in relazione all'attività di comunicazione, pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria;
c) cura delle relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, anche in raccordo con il portavoce del Ministro;
d) pianificazione e gestione della comunicazione istituzionale in caso di emergenza e minacce per la salute pubblica e coordinamento della comunicazione del rischio sanitario in raccordo con le strutture di comunicazione internazionali;
e) attività di promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito sanitario;
f) elaborazione del piano di comunicazione annuale; attività di comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria;
g) gestione di biblioteca, ufficio relazioni con il pubblico e sportello (front office);
h) attività di studio, analisi e raccolta di dati e informazioni sulle attività di comunicazione e di soddisfazione dell'utente (customer satisfaction);
i) cura della comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria;
l) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;196#art-7