Capo I
Art. 2
Organizzazione del Ministero
In vigore dal 3 gen 2024
1. Il Ministero della salute, si articola in quattro Dipartimenti e dodici direzioni generali. Ciascun Dipartimento coordina, sovraintende e controlla l'operato di tre direzioni generali cui sono demandati compiti e funzioni afferenti a materie omogenee ovvero affini.
2. Il Dipartimento, in relazione alle Direzioni generali di rispettiva pertinenza:
a) fornisce gli indirizzi generali cui si informa l'azione delle Direzioni generali, in conformità e in attuazione delle linee generali di indirizzo predisposte dal Ministro;
b) assicura l'esercizio organico e integrato delle funzioni in concreto espletate dalle Direzioni generali;
c) riferisce periodicamente agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del modo di svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati alle direzioni generali;
d) è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dalle Direzioni generali, in attuazione delle linee di indirizzo del Ministro.
3. I Dipartimenti assumono la seguente denominazione:
a) Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio;
b) Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie;
c) Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale;
d) Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali.
4. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale delle risorse umane e del bilancio;
b) Direzione generale della comunicazione;
c) Direzione generale della vigilanza sugli enti e degli organi collegiali.
Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, fino al 31 dicembre 2026, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, istituita con decreto del Ministro della salute, del 15 settembre 2021, in attuazione dell', comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. Il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale della prevenzione;
b) Direzione generale delle emergenze sanitarie.
c) Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità.
6. Il Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria;
b) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale;
c) Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco.
7. Il Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema;
b) Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare;
c) Direzione generale della salute animale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;196#art-2