Sez. III

Art. 17

Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco

In vigore dal 3 gen 2024
1. La Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco svolge, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, le seguenti funzioni: a) completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato, all'autorizzazione agli Organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; b) valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA); c) monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN; d) disciplina generale delle attività farmaceutiche; e) tenuta dei rapporti con l'Agenzia italiana del farmaco, anche ai fini dell'esercizio delle competenze relative ai dispositivi medici contenenti sostanze con caratteristiche di medicinali, nonché ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; f) supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della Agenzia italiana del farmaco; g) pubblicità di medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario la cui diffusione è soggetta ad autorizzazione o controllo; h) esercizio delle competenze statali in materia di produzione, commercio e impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; i) collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso compreso l'aggiornamento delle relative tabelle; l) esercizio delle competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico-chirurgici e di biocidi; m) esercizio delle competenze statali in materia di prodotti cosmetici e prodotti e apparecchiature usati a fini estetici; n) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;196#art-17

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