Sez. III

Art. 15

Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria

In vigore dal 3 gen 2024
Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria 1. La Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria, svolge le seguenti funzioni: a) definizione e monitoraggio del piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale; b) analisi dei fabbisogni finanziari del SSN e costi standard in sanità; c) vigilanza sulle modalità di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale; d) elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attività del SSN e aggiornamento dei modelli economici del nuovo sistema informativo sanitario, anche con riguardo a modelli predittivi innovativi abbinati alle nuove tecniche del machine learning e dell'intelligenza artificiale; e) monitoraggio della spesa sanitaria e realizzazione di misure di appropriatezza, efficacia ed efficienza; f) programmazione, definizione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché programmazione e gestione del sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria e indicatori per la verifica dell'erogazione dei LEA; g) attività di supporto e coordinamento del Comitato di verifica dell'effettiva attuazione dei LEA in condizioni di efficienza e appropriatezza; h) programmi umanitari per cure; i) rischio clinico, promozione e verifica della qualità e sicurezza delle prestazioni; conduzione di verifiche ispettive in caso di eventi avversi di particolare gravità in collaborazione con i servizi sanitari regionali e il Comando Carabinieri per la tutela della salute; l) sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e relativo monitoraggio; m) analisi e monitoraggio della mobilità sanitaria interregionale; n) programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del SSN, anche in relazione ai piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali; o) supporto alle attività del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria (SiVeAS), compresa la verifica dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali; p) determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del SSN; q) fondi sanitari integrativi; r) programmazione degli interventi di valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria; s) monitoraggio delle schede di dimissione ospedaliera e analisi dell'attività ospedaliera a livello nazionale; t) analisi, programmazione, finanziamento, gestione e monitoraggio degli investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico; u) urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118); v) attuazione e monitoraggio della normativa sulle cure palliative e terapia del dolore; z) verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzioni; aa) individuazione dei principi organizzativi per lo sviluppo della telemedicina, in raccordo con la Direzione generale di cui all' e con l'Unità di missione di cui all'; bb) definizione dei criteri e requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attività sanitarie; cc) attività di studio e promozione di nuovi modelli per l'erogazione delle cure primarie e per l'integrazione socio-sanitaria; dd) azione di monitoraggio, anche attraverso il Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria; ee) tenuta dei rapporti con la sanità militare in raccordo con le Direzioni generali di cui agli ; ff) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale. 2. Presso la Direzione opera altresì il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell' della legge 17 maggio 1999, n. 144.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;196#art-15

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