Capo I
Art. 7
Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato
In vigore dal 17 apr 2026
1. Le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.
2. A ciascuna segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato è assegnato:
a) alla segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, un contingente di personale, al di fuori del contingente complessivo di cui all', comma 1, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l', comma 5;
b) alla segreteria del Vice Ministro, un contingente di personale, compreso nel contingente complessivo di cui all', comma 1, in numero pari a quello previsto per la segreteria di ciascuno dei Sottosegretario di Stato, compreso il segretario particolare se individuato dal Vice Ministro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;195#art-7