Capo I
Art. 5
Ufficio legislativo
In vigore dal 17 apr 2026
1. L'ufficio legislativo:
a) cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai fini dello studio, della progettazione normativa e della valutazione dei costi della regolazione, anche con riguardo alla qualità del linguaggio normativo, all'applicabilità delle norme introdotte e all'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, allo snellimento e alla semplificazione normativa;
b) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
c) cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea;
d) cura, in raccordo con l'ufficio di Gabinetto, i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'Avvocatura generale dello Stato e con le Autorità amministrative indipendenti;
e) segue la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero;
f) sovraintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale;
g) cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di sua competenza;
h) svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per il Ministero.
2. Il capo dell'ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'ufficio legislativo scelto tra i consiglieri ed esperti giuridici di cui all', commi 1 e 2, ovvero fra i dirigenti di cui all', comma 3.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 41.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;195#art-5