Capo I
Art. 1
Ministro, Vice Ministro, Sottosegretari di Stato e uffici di diretta collaborazione del Ministro
In vigore dal 17 apr 2026
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l';
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 2, con il quale è stato sostituito il comma 1 dell'articolo 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo che il Ministero della salute si articola in 4 dipartimenti, disciplinati ai sensi degli del medesimo decreto legislativo, e che il numero degli uffici dirigenziali generali è pari a 12;
Visto l', del medesimo decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, a tenore del quale «al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto l'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, a tenore del quale «fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell' del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59».
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il tramite della trasmissione dello schema di regolamento in data 7 settembre 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Ministro, Vice Ministro, Sottosegretari di Stato e uffici di diretta collaborazione del Ministro
1. Il Ministro della salute, di seguito denominato «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero», e avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi, verificando la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione, ai sensi degli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro, ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Gli uffici di diretta collaborazione esplicano funzioni di supporto alla azione del Ministro e di raccordo tra questa e quella delle strutture della Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) l'ufficio di Gabinetto;
b) la segreteria del Ministro;
c) la segreteria tecnica del Ministro;
d) l'ufficio legislativo;
e) l'ufficio stampa;
f) le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.
5. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente di cui all', comma 1, primo periodo, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, i sei consiglieri giuridici di cui all', comma 1, secondo periodo, i quindici consulenti ed esperti di cui all', comma 2, primo periodo, e il consigliere di cui al comma 7.
Possono, inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, come previsto dall', comma 2, secondo periodo.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 41.
7. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo con i competenti uffici del Ministero.
8. I titolari degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo, e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento.
I capi delle segreterie di cui al comma 4, lettera f), sono nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.
9. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;195#art-1