Capo I

Art. 6

Ufficio stampa

In vigore dal 3 gen 2024
1. In conformità a quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale. 2. Il capo dell'ufficio stampa è scelto fra giornalisti professionisti, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria. 3. Ai sensi dell' della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Ministro, con risorse a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli uffici di diretta collaborazione, può nominare un portavoce per la cura dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Su autorizzazione del Ministro, le funzioni di portavoce possono essere svolte dal capo dell'ufficio stampa.
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