Capo II
Art. 11
Struttura tecnica per la misurazione della performance
In vigore dal 3 gen 2024
1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009, presso l'OIV opera la Struttura tecnica per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», con funzioni di supporto all'OIV per lo svolgimento delle sue attività.
2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'OIV, ed è individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale, non superiore a dieci unità, di cui non più di due dirigenti di seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il trattamento economico accessorio spettante al personale di cui al comma 3 è determinato nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;195#art-11