Capo III

Art. 12

Modalità di gestione

In vigore dal 17 apr 2026
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa, che può essere articolato in due o più centri di costo. 2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all', comma 4, e al personale dell'OIV e della relativa Struttura tecnica di cui agli , per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall' del decreto legislativo n. 279 del 1997, del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;195#art-12

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