Capo III

Art. 9

Tutela delle informazioni

In vigore dal 26 giu 2021
1. Le misure minime di sicurezza individuate nell'allegato C al presente regolamento, e corrispondenti agli ambiti di cui all', comma 3, lettera b), numeri 3 e 4, del decreto-legge, si applicano alle informazioni relative: a) all'elencazione dei soggetti di cui all', comma 2-bis, del decreto-legge; b) agli elenchi di cui all', comma 2, lettera b), del decreto-legge, comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica, nonché dell'analisi del rischio; c) agli elementi delle notifiche effettuate ai sensi dell', ivi compresa la relazione di cui all', comma 7; d) al modello di cui all', comma 1, e alla documentazione predisposta in attuazione delle misure di sicurezza di cui all'allegato B. 2. Le misure di sicurezza di cui all'allegato C si applicano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Resta ferma l'adozione, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, delle misure di sicurezza di livello più elevato di cui all'allegato B, entro i termini indicati dall'. 4. In caso di attribuzione alle informazioni di cui al comma 1 di una classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, si applicano le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-04-14;81#art-9

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