Capo II

Art. 5

Trasmissione delle notifiche

In vigore dal 26 giu 2021
1. Il DIS inoltra le notifiche ricevute dal CSIRT italiano: a) all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, qualora le notifiche provengano da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fatta eccezione per quelle concernenti i beni ICT in relazione ai quali per le attività di ispezione e verifica sono competenti le strutture specializzate di cui all', comma 6, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge; c) al Ministero dello sviluppo economico, qualora le notifiche provengano da un soggetto privato. 2. Le notifiche volontarie, di cui all', sono trasmesse solo nel caso in cui siano state trattate. 3. Il CSIRT italiano, ai sensi dell', comma 8, lettera b), del decreto-legge, inoltra le notifiche ricevute dai soggetti inclusi nel perimetro, che siano identificati anche quali soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo n. 65 del 2018, all'autorità competente NIS indicata ai sensi dell', comma 5. 4. Le modalità di inoltro delle notifiche previste ai commi 1 e 2 possono essere concordate mediante apposite intese con ciascuna delle amministrazioni interessate e, tenuto anche conto di quanto previsto dall', comma 4, con il Ministero della difesa.
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