Capo III

Art. 7

Misure di sicurezza

In vigore dal 26 giu 2021
1. Le misure di sicurezza, articolate in funzioni, categorie, sottocategorie, punti e lettere, sono individuate nell'allegato B al presente regolamento. La corrispondenza tra le misure di sicurezza e gli ambiti elencati all', comma 3, lettera b), del decreto-legge, è indicata nella tabella in appendice n. 1 dell'allegato B. Nella tabella in appendice n. 2 del medesimo allegato B è indicata per ciascuna misura di sicurezza la corrispondente categoria di cui all', comma 1, lettera a), ovvero lettera b).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-04-14;81#art-7

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