Capo III

Art. 8

Modalità e termini di adozione delle misure di sicurezza

In vigore dal 26 giu 2021
Modalità e termini di adozione delle misure di sicurezza 1. I soggetti inclusi nel perimetro adottano, per ciascun bene ICT di rispettiva pertinenza, le misure di sicurezza di cui all'allegato B nei seguenti termini: a) per le misure di sicurezza appartenenti alla categoria A di cui all'appendice n. 2 dell'allegato B, entro sei mesi dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni ICT effettuata ai sensi dell', comma 2, lettera b), del decreto-legge, ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento, entro sei mesi da quest'ultima data; b) per le misure di sicurezza appartenenti alla categoria B di cui all'appendice n. 2 dell'allegato B, entro trenta mesi dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni ICT effettuata ai sensi dell', comma 2, lettera b), del decreto-legge, ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento, entro trenta mesi da quest'ultima data. 2. I soggetti di cui al comma 1, dopo l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'allegato B, ne danno tempestivamente comunicazione al DIS, descrivendo le relative modalità, mediante la piattaforma digitale costituita presso il DIS ai sensi dell', comma 1, del regolamento adottato con DPCM n. 131 del 2020. 3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2, il DIS predispone un apposito modello di cui dà informazione ai soggetti di cui al comma 1. 4. Qualora un soggetto incluso nel perimetro proceda, ai sensi degli del regolamento adottato con il DPCM n. 131 del 2020, all'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT, valuta contestualmente se è necessario procedere all'adeguamento delle misure di sicurezza adottate ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui sia necessario procedere all'adeguamento, vi provvede e ne comunica le relative modalità, con il modello di cui al comma 1, nei seguenti termini: a) per le misure di sicurezza di cui alla categoria A dell'appendice n. 2 dell'allegato B, entro sei mesi dall'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT; b) per le misure di sicurezza di cui alla categoria B dell'appendice n. 2 dell'allegato B, entro trenta mesi dall'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT. 5. In ogni altro caso in cui un soggetto incluso nel perimetro abbia proceduto ad adeguare le misure di sicurezza adottate ai sensi del presente articolo, ne comunica, entro sei mesi, le relative modalità con il modello di cui al comma 1. 6. Il DIS rende tempestivamente disponibili le comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle rispettive attività di verifica e ispezione, fatta eccezione per quelle comunicazioni concernenti i beni ICT in relazione ai quali per le attività di ispezione e verifica sono competenti le strutture specializzate di cui all', comma 6, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-04-14;81#art-8

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