Capo II

Art. 3

Notifica degli incidenti aventi impatto su beni ICT

In vigore dal 26 giu 2021
1. Dal 1° gennaio 2022, i soggetti inclusi nel perimetro, al verificarsi di uno degli incidenti avente impatto su un bene ICT di rispettiva pertinenza individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, procedono alla notifica al CSIRT italiano secondo le modalità di cui al presente regolamento. 2. Dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni ICT effettuata ai sensi dell', comma 2, lettera b), del decreto-legge, ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento, da quest'ultima data, e sino al 31 dicembre 2021, i soggetti inclusi nel perimetro procedono, in via sperimentale, alle notifiche di cui al comma 1, secondo le modalità di cui al comma 4. 3. I soggetti inclusi nel perimetro procedono alla notifica di cui ai commi 1 e 2 anche nei casi in cui uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A si verifichi a carico di un sistema informativo o un servizio informatico, o parti di essi, che, anche in esito all'analisi del rischio di cui all', comma 2, del DPCM n. 131 del 2020, condivide con un bene ICT funzioni di sicurezza, risorse di calcolo o memoria, ovvero software di base, quali sistemi operativi e di virtualizzazione. 4. I soggetti inclusi nel perimetro effettuano la notifica di cui ai commi 1, 2 e 3 entro sei ore, qualora si tratti di un incidente individuato nella tabella 1 dell'allegato A, ed entro un'ora, qualora si tratti di un incidente individuato nella tabella 2 del medesimo allegato. I predetti termini decorrono dal momento in cui i soggetti inclusi nel perimetro sono venuti a conoscenza, a seguito delle evidenze ottenute, anche mediante le attività di monitoraggio, test e controllo di cui all', comma 3, lettera b), numero 6, del decreto-legge, effettuate sulla base delle misure di sicurezza di cui all'allegato B, di un incidente riconducibile a una delle tipologie individuate nell'allegato A. La notifica è effettuata tramite appositi canali di comunicazione del CSIRT italiano aventi i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato I, del decreto legislativo n. 65 del 2018, e secondo le modalità definite dal CSIRT italiano e rese disponibili sul sito Internet del CSIRT italiano. 5. Qualora il soggetto incluso nel perimetro venga a conoscenza di nuovi elementi significativi, tra cui le specifiche vulnerabilità sfruttate, la rilevazione di eventi comunque correlati all'incidente oggetto di notifica, ovvero gli indicatori di compromissione (IOC) rilevati, la notifica di cui al comma 1 è integrata tempestivamente dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro ne è venuto a conoscenza, salvo che l'autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa. 6. Dal 1° gennaio 2022, i soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo n. 65 del 2018, con la notifica di cui al presente articolo comunicano che la stessa, ai sensi dell', comma 8, lettera b), del decreto-legge, costituisce anche adempimento dell'obbligo di notifica di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 5, indicando a tal fine l'autorità competente NIS di cui all' del decreto legislativo n. 65 del 2018 alla quale la notifica deve essere inoltrata, e 14, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2018. I soggetti di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 259 del 2003, con la notifica di cui al presente articolo, comunicano che la stessa, ai sensi dell', comma 8, lettera b), del decreto-legge, costituisce anche adempimento dell'obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003 e delle correlate disposizioni attuative. Restano fermi, per le notifiche degli incidenti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge, gli obblighi e le procedure di notifica previsti dal decreto legislativo n. 65 del 2018 e dal decreto legislativo n. 259 del 2003. 7. Su richiesta del CSIRT italiano, il soggetto incluso nel perimetro che ha proceduto a effettuare una notifica ai sensi dei commi 1, 2 e 3 provvede, tramite i canali di comunicazione di cui al comma 4 ed entro sei ore dalla richiesta, a effettuare un aggiornamento della notifica, salvo che l'autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa. 8. Una volta definiti e avviati i piani di attuazione delle attività per il ripristino dei beni ICT impattati dall'incidente oggetto di notifica, il soggetto incluso nel perimetro che ha proceduto a effettuare una notifica ai sensi dei commi 1, 2 e 3, tramite i canali di comunicazione di cui al comma 4, ne dà tempestiva comunicazione al CSIRT italiano e trasmette, altresì, su richiesta del CSIRT italiano ed entro trenta giorni dalla stessa richiesta, una relazione tecnica che illustra gli elementi significativi dell'incidente, tra cui le conseguenze dell'impatto sui beni ICT derivanti dall'incidente e le azioni intraprese per porvi rimedio, salvo che l'autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa. 9. I soggetti inclusi nel perimetro assicurano che dell'avvenuta notifica sia fornita notizia all'articolazione per l'implementazione del perimetro prevista nell'ambito delle misure di sicurezza di cui alla sottocategoria 2.1.4 (ID.AM-6) dell'allegato B, ed in particolare all'incaricato e al referente tecnico di cui alla medesima sottocategoria. 10. Sino al 31 dicembre 2021, restano fermi per i soggetti inclusi nel perimetro, che effettuano, ai sensi del comma 2, le notifiche in via sperimentale, gli obblighi di notifica di cui agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2018, nonché quelli previsti ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003 e delle correlate disposizioni attuative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-04-14;81#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo