Art. 8

Modalità di erogazione del finanziamento

In vigore dal 31 mar 2021
1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all', il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede ad erogare a ciascun soggetto beneficiario: a) il 50 per cento dell'importo destinato alla realizzazione dei progetti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, indicato nell'elenco di cui all'; b) per le progettazioni richieste per l'anno 2020, il 50 per cento dell'importo destinato alla progettazione indicato nell'elenco di cui all'. 2. I saldi degli importi previsti nell'elenco di cui all' sono erogati: a) per le realizzazioni di progetti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture al raggiungimento di uno stato di avanzamento di almeno il 50 per cento; b) per le progettazioni, una volta completata la progettazione prevista nell'elenco di cui all'. 3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non può procedere, in ogni caso, all'erogazione ai soggetti beneficiari delle risorse, di cui ai commi 1 e 2, fintanto che i medesimi non abbiano restituito le somme revocate o abbiano rendicontato i lavori e restituito le eventuali economie, con riferimento ai finanziamenti delle annualità 2008 e 2009 a valere sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-02-04;34#art-8

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