Art. 12
Monitoraggio finale e revoca dei finanziamenti
In vigore dal 31 mar 2021
1. Entro quaranta giorni dalla data di realizzazione dell'intervento o dell'effettuazione dei servizi o di acquisizione delle forniture di cui ai progetti finanziati, il beneficiario del finanziamento trasmette al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la relazione tecnica conclusiva sulle opere, i servizi e le forniture realizzati e le spese sostenute, che attesti, tra l'altro, la conformità di quanto realizzato o effettuato con quanto previsto nel progetto finanziato, nonché il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata dalle copie conformi dei seguenti documenti:
a) elenco di tutti i mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, con i relativi mandati adeguatamente quietanzati, gli stati d'avanzamento lavori e i relativi certificati di pagamento;
b) documentazione fotografica degli interventi ante e post realizzazione;
c) certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione;
d) determina di approvazione dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione;
e) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;
f) attestazione della rispondenza dell'intervento alle vigenti norme in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.
2. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie può procedere all'accertamento, anche in corso d'opera, degli interventi di cui al progetto finanziato; nel caso di esito negativo, può provvedere al recupero delle risorse erogate.
3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in caso di mancato rispetto degli adempimenti e termini di cui all', o di grave ritardo rispetto al cronoprogramma presentato, dispone la revoca del finanziamento attribuito, a meno che il comune dimostri la presenza di giustificati motivi, debitamente documentati.
4. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, trascorsi due anni dall'ultimazione della progettazione, in caso di mancato avvio della realizzazione dell'intervento, dispone la revoca del finanziamento attribuito per lo svolgimento della progettazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-02-04;34#art-12