Art. 13

Rientro di importi nella disponibilità del Fondo

In vigore dal 31 mar 2021
1. Rientrano nella disponibilità del Fondo: a) gli importi di cui all', comma 6; b) gli importi erogati ai sensi dell', comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), nel caso in cui la realizzazione dei progetti non sia avvenuta entro il termine di due anni dall'effettiva disponibilità dell'importo erogato da parte dell'ente beneficiario; c) gli importi revocati ai sensi dell', comma 3; d) gli importi recuperati e revocati ai sensi dell', commi 2 e 3 e 4;
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-02-04;34#art-13

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