Art. 4
Modalità di finanziamento
In vigore dal 31 mar 2021
1. Gli importi dei progetti vanno riferiti alle annualità di finanziamento; è possibile fare riferimento a più di un'annualità, purchè i relativi progetti siano strutturati in lotti funzionali, ciascuno di importo riferibile a una specifica annualità.
2. La dotazione del Fondo è destinata prioritariamente al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili; nel caso in cui i comuni destinatari del riparto non dispongano di progetti immediatamente eseguibili o nel caso in cui il progetto immediatamente eseguibile finanziato sia d'importo inferiore alla somma indicata nel decreto di riparto, la suddetta dotazione può essere destinata, altresì, al finanziamento della progettazione finalizzata alla realizzazione di interventi, aventi le medesime finalità, da realizzare a valere sulle successive annualità del Fondo o su altre fonti di finanziamento che in tal caso devono essere indicate nel quadro economico.
3. In caso di comuni con più di due isole, i progetti finanziabili riguardano almeno due isole.
4. Gli importi di ciascuna annualità non assegnati in occasione della relativa procedura e le eventuali somme derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-02-04;34#art-4